28 Aprile 2026 - 20:16

AIA, respinto il ricorso di Zappi. Si va verso il commissariamento

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Antonio Zappi ha visto respingere il suo ricorso al Collegio di Garanzia del CONI sull’inibizione per 13 mesi per pressioni sui designatori di CAN C e CAN D. Nella giornata di oggi, anche il terzo grado di giudizio non ha ribaltato l’iniziale pena, confermando in toto quanto già delineato. Una mannaia per lo stesso presidente AIA, che provoca la conseguente decadenza del suo ruolo: in questo senso, si va sempre più verso un commissariamento dell’organo arbitrale da parte della FIGC, acuendo ulteriormente la bufera già in atto.

Il dispositivo

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna, HA RESPINTO il ricorso presentato dal dott. Antonio Zappi contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, la Procura Federale presso la FIGC, in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, e trasmesso per conoscenza al sig. Emanuele Marchesi, per l’integrale riforma e conseguente annullamento della decisione n. 0092/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026 e Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026 riuniti) della Corte Federale di Appello Nazionale, Sezioni Unite, FIGC, emessa in data 23 febbraio 2026 e notificata in pari data, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione n. 0143/TFNSD-2025-2026 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, FIGC del 22 gennaio 2026, con cui è stata irrogata, a carico del dott. Antonio Zappi, la sanzione di mesi 13 di inibizione; nonché di ogni eventuale atto, decisione, comunicato e/o provvedimento annesso e connesso, tra cui il dispositivo emesso dalla Corte Federale di Appello Nazionale presso la FIGC, in data 19 febbraio 2026, notificato in pari data, n. Dispositivo/0102/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0106/CFA/2025-2026, Registro procedimenti n. 0108/CFA/2025-2026), con cui, all’esito dell’udienza di discussione del ricorso in appello presentato dal sig. Zappi Antonio, così decideva “Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge“; la decisione n. 0143/TFNSD-2024-2025 (Reg. proc. n. 0119/TFNSD/2024-2025), emessa dal Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, FIGC, a seguito di udienza effettuata in data 12 gennaio 2026, e notificata in data 22 gennaio 2026, con la quale, per le violazioni ascritte al deferito, venivano applicate le seguenti sanzioni: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: – al dott. Antonio Zappi, mesi 13 (tredici) di inibizione”; le Ordinanze istruttorie emesse, in sede di udienza del 12 gennaio 2026, da parte del Tribunale Federale Nazionale FIGC, di cui Ordinanza/0026/TFNSD-2025-2026 e l’ordinanza emessa a verbale; il deferimento della Procura Federale FIGC n. Prot. 120 pfi 25-26/GC/blp.

Ha, altresì, condannato il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

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